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Legge 24/11/1981 n. 689

Art. 133 - Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza

1. L'art. 485 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 485. - (Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza).

1. Il giudice, quando abbia disposto una misura di sicurezza, può, nei casi consentiti dall'art. 206 del codice penale, ordinarne con la sentenza la provvisoria esecuzione. La sentenza è impugnabile anche per il capo che dispone l'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza; ma l'impugnazione non ne sospende l'esecuzione".

Art. 134 - Appello contro sentenze del pretore

1. L'art. 512 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 512. - (Appello contro sentenze del pretore).

1. Contro le sentenze del pretore possono appellare al tribunale:

1. l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale;

2. l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparizione tra circostanze o per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perchè si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;

3. il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore e il procuratore della Repubblica nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa l'oblazione".

Art. 135 - Appello contro sentenze del tribunale e della corte d'assise

1. L'art. 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 513. - (Appello contro sentenze del tribunale e della corte di assise).

1. Contro le sentenze del tribunale e della corte di assise possono appellare, rispettivamente, alla corte di appello e alla corte di assise di appello, salvo che la legge disponga altrimenti:

1. l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale;

2. l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunziato per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze o per insufficienza di prove o per perdono giudiziale ovvero perchè si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;

3. il procuratore della Repubblica e il procuratore generale presso la corte di appello nel caso di proscioglimento, se la imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione".

Art. 136

- Modifiche dell'art. 522 del codice di procedura penale in materia di questioni di nullità

1. All'art. 522 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente Legge 24/11/1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale. comma: "Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento".

Art. 137

- Modifiche dell'art. 604 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti da iscrivere nel casellario

1. Nell'art. 604 del codice di procedura penale, al capoverso del n. 1, dopo le parole: "Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, salvo che", sono inserite le seguenti: "si tratti di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o che".

Art. 138 - Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

1. Dopo l'art. 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931 n. 602, sono inseriti i seguenti articoli: "Art. 48-bis.

1. Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, il giudice, se l'interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso ed imponendo una idonea cauzione o malleveria a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito. Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, il giudice provvede ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 345 del codice di procedura penale". "Art. 48-ter.

1. Nei casi previsti dall'ultimo capoverso dell'art. 345 e dal primo capoverso dell'art. 625 del codice di procedura penale, il giudice, prima di ordinare la vendita o la distruzione delle cose sequestrate, dispone, osservate le formalità di cui agli articoli 304-bis e 304-ter del codice di procedura penale, il prelievo di campioni, quando ciò è possibile ed utile per l'ulteriore corso del procedimento".

Art. 139

- Modifica dell'art. 116 delle norme sugli assegni bancari, circolari su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia

1. Nell'art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933 n. 1736, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Nei casi più gravi la condanna per uno dei delitti previsti nei numeri 1 e 2 del comma precedente importa, indipendentemente dall'applicazione dell'art. 69 del codice penale, la pubblicazione della sentenza di condanna e il divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni".

Art. 140 - Disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia

1. Dopo l'art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933 n. 1736, è inserito il seguente: "Art. 116-bis.

1. Chiunque, avendo riportato la pena accessoria prevista dall'articolo precedente, trasgredisce agli obblighi ad essa inerenti è punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell'art. 389 del codice penale. Si applica la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da lire centomila a lire due milioni, a chi, violando il divieto di emettere assegni bancari e postali, commette uno dei delitti previsti dai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo precedente. La condanna importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata di due anni".

Art. 141 - Ulteriori disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, dei Banchi di Napoli e di Sicilia

1. Dopo l'art. 123 del regio decreto 21 dicembre 1933 n. 1736, sono inseriti i seguenti articoli: "Art. 124.

1. All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non è interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali. Il richiedente che dichiara il falso è punito con la reclusione da sei mesi a due anni". Legge 24/11/1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale. "Art. 125.

1. Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale senza farsi rilasciare la dichiarazione prevista nell'articolo precedente è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dalla emissione di assegni bancari o postali, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni".

Art. 142 - Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale

1. Dopo l'art. 80 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393, modificato dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974 n. 62, sono inseriti i seguenti articoli: "Art. 80-bis. - (Confisca e sequestro del veicolo).

1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dal dodicesimo al quattordicesimo comma dell'articolo precedente il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato. L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme sulla istruzione formale". "Art. 80-ter. - (Pena accessoria).

1. Con la sentenza di condanna per il reato previsto dal dodicesimo com ma dell'art. 80 il giudice, quando non sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione della patente di guida del condannato per la stessa durata della pena principale".

Art. 143 - Disposizioni aggiuntive alla legge sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Dopo l'art. 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, è inserito il seguente: "Art. 80-bis. - (Destinazione delle sostanze confiscate dal giudice e confiscabili dal Ministro della sanità).

1. Le sostanze confiscate e quelle da confiscare in base all'articolo precedente sono immediatamente versate al Ministero della sanità".

Art. 144 - Modifica alla legge recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

1. Al terzo comma dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976 n. 319, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La condanna importa la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione".

Art. 145 - Abrogato

Art. 146 - Norma di coordinamento

1. Ogniqualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l'espressione "patria potestà", la medesima è sostituita dalla espressione "potestà dei genitori".

Art. 147 - Modifica dell'art. 2638 del codice civile in materia di accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore giudiziario o commissario governativo

1. Il secondo comma dell'art. 2638 del codice civile è sostituito dal seguente: "Nei casi più gravi può inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".

Art. 148 - Disposizioni abrogative e di coordinamento

1. L'art. 2641 del codice civile è abrogato.

2. Quando nelle leggi speciali è richiamato l'art. 2641 del codice civile tale richiamo si intende operato all'art. 32-bis del codice penale.

 

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